Con la recentissima pronuncia n. 7988 del 1 marzo 2021, la Quarta Sezione Penale della Suprema Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza con cui il Tribunale di primo grado aveva applicato a due coimputati la pena concordata anche in relazione alla contravvenzione di cui all’art. 650 c.p., richiamata dal D.P.C.M. 8 marzo 2020, art. 4, comma secondo, secondo cui “salvo che il fatto costituisca più grave reato, il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente decreto, è punito ai sensi dell’art. 650 c.p., come previsto dal D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, art. 3, comma 4”.
La Difesa di uno dei ricorrenti aveva difatti censurato l’erronea applicazione della legge penale in ragione della mancata assoluzione della contravvenzione di cui all’art. 650 c.p. perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.
Deduceva, invero, come il Giudice di prime cure fosse erroneamente pervenuto ad una declaratoria di responsabilità penale dell’imputato anche con riferimento al reato ex art. 650 c.p. in applicazione dell’art. 4, comma secondo, del predetto D.P.C.M., anche se, per il combinato disposto di cui all’art.4, commi primo ed ottavo, del D.L. 25 marzo 2020, n. 19, la condotta contestata al ricorrente fosse divenuta un illecito amministrativo, anche con riferimento alle condotte antecedenti la data del 26 marzo 2020, che segna l’entrata in vigore del medesimo decreto.
La Suprema Corte, in accoglimento del ricorso, ha ribadito come l’art. 3, comma quarto, del D.L. 23 febbraio 2020 n. 6 qualificava il mancato rispetto delle misure di contenimento, emanate per fronteggiare lo stato di emergenza dovuto alla diffusione del Covid-19, una condotta punibile ai sensi dell’art. 650 c.p.
Detta disposizione di legge veniva sostituita dall’art. 4, comma primo, del D.L. 25 marzo 2020 n. 19, entrato in vigore il giorno successivo e che veniva convertito con modificazioni dalla Legge 22 maggio 2020 n. 35, la quale aveva depenalizzato la medesima condotta trasformandola in illecito amministrativo.
Poiché nella censurata sentenza non era dato comprendere la porzione della pena applicata per tale condotta e non potendo modificare il patto intervenuto tra le parti, la Suprema Corte ha annullato la sentenza medesima senza rinvio con restituzione degli atti al Tribunale di primo grado per l’ulteriore corso.