Mediazione delegata? Occorre partecipare effettivamente partecipare

Una recentissima pronuncia del Tribunale civile di Monza ha statuito un importante principio in tema di mediazione, prevedendo che «per “mediazione disposta dal Giudice” si intende che il tentativo di mediazione sia effettivamente avviato e che le parti – anziché limitarsi al formale primo incontro – adempiano effettivamente all’ordine del Giudice, partecipando alla conseguente procedura di mediazione».

Come ben noto, il Decreto Legislativo 4 marzo 2010 n. 28 definisce mediazione “l’attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, anche con formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa”.

L’art. 2 del predetto Decreto Legislativo prevede che chiunque possa accedere alla procedura di mediazione per la conciliazione di una controversia, in materia civile piuttosto che commerciale, vertente su diritti disponibili (cd. mediazione volontaria).

Il successivo art. 5 prevede la mediazione come condizione di procedibilità della domanda giudiziale nelle seguenti materie (cd. mediazione obbligatoria): diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari.

Chi intende esercitare in giudizio un’azione relativa a una controversia in dette materie, pertanto, è tenuto, assistito da un Avvocato, a esperire preliminarmente il procedimento di mediazione.

In tali casi, la condizione di procedibilità della domanda giudiziale si considera avverata anche se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza raggiungere un accordo.

Nel corso del giudizio, anche di appello, il Giudice, valutata la natura della causa, lo stato dell’istruzione e il comportamento delle parti, può disporre l’esperimento del procedimento di mediazione (cd. mediazione delegata), assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione.

In tal caso, l’obbligo di esperire la mediazione, che rileva quale condizione di procedibilità anche in sede di appello, sorge nel corso del giudizio per ordine del Giudice ed anche in materie escluse dalla previsione dell’art. 5 sopra citato.

La mediazione, quale procedura alternativa di risoluzione di una lite (cd. ADR, dall’acronimo inglese Alternative Dispute Resolution), è uno strumento spesso troppo sottovalutato dalle parti e che consente di ottenere una celere e compiuta definizione di una controversia, con un considerevole risparmio di tempo e denaro.

È importante affidarsi ad uno Studio Legale per una concreta e puntuale valutazione del caso concreto nonché per la predisposizione della migliore strategia attuabile per una fattiva risoluzione della controversia.